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C. 31/12/2002 n. 335

-iscrizione in bilancio; iscrizione nel libro dei cespiti;

-processo di ammortamento;

-vincoli di restituzione. La procedura di inventariazione Ai sensi dell'art. 8 della convenzione tipo, il gestore entro ... mesi dall'affidamento dovrà provvedere all'inventario dei beni affidati in concessione. Il gestore procederà all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche che verranno proposte dall'autorità nelle linee metodologiche, nonchè attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dall'autorità ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo. Scopo dell'inventario è quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto gestore. Le fasi della procedura di inventariazione sono individuabili in: ricognizione; classificazione; identificazione; valutazione. La completa e corretta osservanza delle modalità e dell'iter logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti. Verifiche dell'inventario da parte dell'autorità di ambito In relazione a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione tipo, il gestore dovrà ultimare le operazioni di inventariazione nel termine di ... mesi dall'affidamento del servizio e trasmettere l'inventario, su supporto informatico, all'autorità unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguite per l'operazione di prima inventariazione. L'Autorità nel corso dei ..... mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del gestore provvederà alla verifica dell'attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il soggetto Gestore presterà all'Autorità tutto il supporto tecnicologistico da questa ritenuto utile. Il processo di inventariazione si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l'elenco definitivo degli stessi. Parte III Principi generali in materia di controllo Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalità Premessa. Gli obiettivi strutturali previsti dal programma degli interventi di cui all'art. 18 della convenzione tipo sono classificabili come standard tecnici. Si definiscono standard tecnici i livelli di servizio che risultano espressamente connessi a progetti di intervento. Ai sensi della convenzione tipo il gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal piano di ambito e dettagliati nel disciplinare tecnico o nei successivi atti che l'autorità ha il potere di emanare ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione medesima. I livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui all'art. 20 della convenzione tipo sono classificabili come standard organizzativi. Si definiscono standard organizzativi i livelli di servizio che risultano non connessi direttamente a progetti di intervento.

-Standard tecnici. La verifica della puntuale e corretta realizzazione del programma degli interventi avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte dell'autorità di ambito, di una serie di variabili tecniche.

-Standard organizzativi. La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall'autorità di ambito attraverso la preventiva individuazione di specifici fattori di qualità del servizio, suscettibili di misurazione e di controllo da parte della medesima e dei relativi indicatori. Per ciascun indicatore l'autorità deve individuare gli elementi essenziali, idonei a misurarlo. L'autorità definirà nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, gli standard organizzativi che il gestore si impegna a raggiungere nell'espletamento del servizio e fisserà nello stesso disciplinare e/o nei successivi atti che la stessa potrà adottare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i tempi di raggiungimento di tali standard e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonchè la procedura di controllo del raggiungimento degli stessi.

-Obblighi di comunicazione. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della convenzione tipo, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità di ambito tutti i dati tecnici, economici e gestionali attinenti il s.i.i. oggetto di affidamento. L'autorità di ambito definirà nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, e/o nei successivi atti che la stessa potrà adottare ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i dati di cui al comma precedente nonchè le procedure di rilevazione e di trasmissione dei medesimi. Tutti i dati che il gestore deve comunicare all'autorità dovranno essere certificati da professionisti individuati dalla medesima. Regione Sardegna Convenzione tipo per regolare i rapporti tra l'Autorità di ambito e il Gestore del servizio idrico integrato Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002. (Art. 11, Legge n. 36/1994 e art. 14, Legge regionale n. 29/1997). Capo I Principi generali

Art. 1. Finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha come finalità di regolare i rapporti tra l'ATO ed il Gestore circa i servizi di cui al seguente art. 2 a quest'ultimo affidati fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Gestore ed il perseguimento degli obiettivi del Piano d'ambito.

2. La convenzione impegna, altresì, il Gestore ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonchè ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale riuso della risorsa idrica ed il razionale utilizzo delle fonti.

1. L'Autorità di Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna (in prosieguo denominata Autorità d'ambito) con sede a Cagliari, costituita in consorzio obbligatorio dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 29/1997, affida in via esclusiva, ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità d'ambito n. .........., la gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (in prosieguo s.i.i.), nei comuni dell'ambito, a ..……………........, dal ..………........ e per la durata di cui all'art. 4, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L'Autorità è rappresentata dal ..…………….………...... per la stipula della presente convenzione. 2. .....……………............... (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il s.i.i. dei comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. ......……...…………..……….... è rappresentata da ........……………..………..….

Art. 3. Carattere del Servizio idrico integrato

1. Il Servizio idrico integrato, oggetto della presente Convenzione, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni attinenti i Servizi pubblici essenziali.

Art. 4. Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento dei servizi di cui al precedente Art. 2, regolati dalla presente convenzione, è pari a ventisei anni, decorrenti dalla data di stipula della stessa comprendente un periodo di non oltre cinque anni, atto a verificare l'idoneità della prosecuzione dell'affidamento. Ogni eventuale modificazione contrattuale consensuale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunta secondo le rispettive procedure autorizzative.

Art. 5. Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonchè da ogni altra disposizione di Legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali nonchè il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 6. Principi per l'erogazione del servizio

1. Il Gestore, ai sensi del successivo art. 22, adotta la Carta del servizio, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995 ed in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonchè per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami.

2. Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare gli standard minimi di qualità precisati nel Disciplinare tecnico, ed in particolare: ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantità e con la qualità richieste e ciò, comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponbili; a garantire e rafforzare il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi; a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi; ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti; a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale dei servizi; a garantire la parità di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse

Art. 7. Assunzione di ulteriori servizi pubblici

1. L'Autorità d'ambito, o i singoli comuni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità d'ambito, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio, possono affidare al Gestore ulteriori servizi connessi o accessori al s.i.i. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti verranno preventivamente concordati tra le parti e saranno regolati da specifiche convenzioni.

2. Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, purchè dette attività non pregiudichino l'ottimale svolgimento del s.i.i., e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio.

3. Per le attività di cui ai commi precedenti il Gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del s.i.i., e potrà utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espresso divieto dell'Autorità d'ambito, purchè venga comunque garantita l'ottimale efficienza degli impianti ed il mantenimento dello stato di conservazione al termine della concessione. Il Gestore dovrà comunque trasmettere all'Autorità d'ambito tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico relativi alle attività in oggetto, ed esplicitare adeguatamente tali attività nella certificazione di cui all'art. 34 della convenzione.

 

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